Art. 21. 
                         Proroga dei termini 
  1. Le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo  15-  ter  del
decreto-legge n. 415 del 1989,  sono  prorogate  per  l'anno  1992  e
finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo  di  lire  400
milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare  al
capitolo 1018 dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno
per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al
capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il medesimo anno. 
  2.  Limitatamente  alle  province,  ai  comuni  ed  alle  comunita'
montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a
decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di
solidarieta' per la redistribuzione tra comuni, province e  comunita'
montane degli oneri finanziari corrispondenti  alla  spesa  sostenuta
dagli enti stessi per il personale cui e' concessa l'aspettativa  per
motivi  sindacali   e'   costituito,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi
entro il 30  aprile  1992,  un  apposito  comitato  di  garanzia.  Il
comitato e' composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza
dell'ANCI  ed  uno  in  rappresentanza  dell'UPI,   dell'UNCEM,   del
Ministero dell'interno, del  Ministero  del  tesoro.  Con  successivo
decreto interministeriale, da  emanarsi  entro  il  30  luglio  1992,
sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalita' per  la
quantificazione del fondo, nonche' i criteri per il suo  riparto.  La
partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire  alcun
tipo di indennita' od emolumento. 
  3. La regolarizzazione dei  mutui  assunti  da  consorzi  tra  enti
locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  n.
415 del 1989, e' prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui  contratti
negli anni 1989,  1990  e  1991,  con  certificazione  da  presentare
contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.