Art. 22. 
Lavoro  straordinario  dei  dipendenti  comunali  in   occasione   di
                      consultazioni elettorali 
  1. In  occasione  della  organizzazione  tecnica  di  consultazioni
elettorali il personale dei comuni,  addetto  a  servizi  elettorali,
puo' essere autorizzato dalla rispettiva  amministrazione,  anche  in
deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro  straordinario
entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona  e  sino
ad  un  massimo  individuale  di  70  ore  mensili,  per  il  periodo
intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione
dei  comizi  al  trentesimo  giorno  successivo   al   giorno   delle
consultazioni stesse. Il limite medio di spesa  si  applica  solo  ai
comuni con piu' di cinque dipendenti. 
  2. L'autorizzazione si riferisce al personale  stabilmente  addetto
agli uffici interessati, nonche' a quello che si  intenda  assegnarvi
quale supporto provvisorio, con delibera di giunta  da  adottare  non
oltre dieci giorni dal decreto di  cui  al  comma  1  e  nella  quale
dovranno essere indicati i  nominativi  del  personale  previsto,  il
numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni  da
assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il  pagamento
dei compensi per il periodo gia' decorso. 
  3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti  comunali  e
le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione  tecnica  e
l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri  sono  a  carico
dello  Stato  saranno  rimborsate,  al  netto  delle   anticipazioni,
posticipatamente in base  a  documentato  rendiconto  da  presentarsi
entro  il  termine  perentorio  di  cinque  mesi  dalla  data   delle
consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.