Art. 22. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali 1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, puo' essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con piu' di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonche' a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo gia' decorso. 3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.