Art. 23. Servizio di mensa nelle scuole 1. Gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di mensa ed a garantire il pagamento del servizio stesso.