Art. 23. 
                   Servizio di mensa nelle scuole 
  1. Gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio  di  mensa
nelle scuole al personale insegnante o  ausiliario  dipendente  dallo
Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli  altri  enti  non
provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di  mensa
ed a garantire il pagamento del servizio stesso.