Art. 25. Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi 1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione. 2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovra' essere effettuato il versamento del contributo di riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovra' essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci. 3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 1992. 5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformita' dei propri ordinamenti.