Art. 25. 
Disposizioni in materia di riscatto e di  ricongiunzione  di  periodi
                            assicurativi 
  1. Gli iscritti alle casse pensioni  amministrati  dalla  Direzione
generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare  il
provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere,  a
pena di decadenza, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla ricezione della  comunicazione  del  provvedimento  stesso,  la
relativa dichiarazione di accettazione. 
  2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al
comma 1 e sempre a pena di decadenza,  dovra'  essere  effettuato  il
versamento del contributo di riscatto o di  ricongiunzione,  ove  sia
scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o,  in  alternativa,
dovra' essere richiesto che il versamento della somma  corrispondente
sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo  pari  al
tasso di interesse legale, per un numero di anni  uguale  al  periodo
riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci. 
  3. Contro i provvedimenti di  riscatto  e  di  ricongiunzione,  gli
interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro  il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di  ricezione  della
comunicazione del provvedimento medesimo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle  domande
presentate dal 1 gennaio 1992. 
  5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli  istituti
di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini  dell'accelerazione
delle procedure di accertamento  e  di  liquidazione  dei  contributi
previsti  dal  presente   articolo,   in   conformita'   dei   propri
ordinamenti.