Art. 26. 
Regime previdenziale ed assistenziale dei  contratti  d'opera  o  per
                      prestazioni professionali 
  1. Le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  i
divieti previsti dall'articolo 1 della  legge  23  ottobre  1960,  n.
1369,  non  trovano  applicazione  per  le  province,  i  comuni,  le
comunita' montane e i loro consorzi. 
  2. Le province, i comuni, le comunita' montane e  i  loro  consorzi
non  sono  soggetti,  relativamente  ai  contratti  d'opera   o   per
prestazioni professionali a carattere individuale da essi  stipulati,
all'adempimento di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dalle  leggi  di
previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti  stessi,
rapporti di subordinazione. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa  e
si applicano anche per  i  contratti  gia'  stipulati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.