Art. 26. Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali 1. Le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi. 2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.