Art. 28. 
Assegnazione  alle  province  di  un  segretario  generale  di   pari
          qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo 
 1. Ferma restando la tabella B allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1- B, i cui
comuni capoluogo siano stati o siano elevati  alla  classe  1-  A  ai
sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge  8  giugno  1962,  n.
604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, segretari generali di classe 1- A. Si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6 della  citata  legge  n.  604  del
1962.