Art. 28. Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo 1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1- B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1- A ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali di classe 1- A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.