Art. 30. 
        Risanamento finanziario degli enti locali dissestati 
  1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-
legge n. 66 del 1989,  deve  essere  obbligatoriamente  adottata  dal
consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non puo'  essere  garantito
l'assolvimento delle funzioni e  dei  servizi  indispensabili  ovvero
esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed  esigibili
di terzi ai  quali  non  sia  stato  fatto  validamente  fronte,  nei
termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del  predetto  decreto-
legge n. 66 del 1989, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste  all'articolo
1-bis del decreto-legge  1  luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra
l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n.
142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura  di  cui
al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello
stato di dissesto si estende, ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  al
commissario comunque  nominato  ai  sensi  del  comma  3  del  citato
articolo 39 della legge n. 142 del  1990.  La  deliberazione  non  e'
revocabile e puo' essere adottata solo se non e' stato deliberato  il
bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione e' pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento  pregressi
e l'adozione di tutti i provvedimenti  per  l'estinzione  dei  debiti
competono ad un commissario straordinario liquidatore, per  i  comuni
con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti,  e  ad  una   commissione
straordinaria di liquidazione composta di tre membri,  per  i  comuni
con piu' di 5.000 abitanti e per le province,  nominati  con  decreto
del  Presidente  della   Repubblica,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno. Col decreto  di  nomina  viene  stabilito  il  compenso
spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico
dell'ente locale. Il commissario o la commissione  hanno  diritto  di
accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di  utilizzare  il
personale  ed  i  mezzi  operativi  dell'ente  locale  e  di  emanare
direttive burocratiche. 
  3. Il commissario o la commissione, di cui al comma  2,  provvedono
all'accertamento della  situazione  debitoria  a  norma  di  legge  e
propongono, entro il termine di tre mesi  dalla  nomina,  prorogabile
una sola volta per un massimo di ulteriori  tre  mesi,  un  piano  di
estinzione. La commissione di ricerca  per  la  finanza  locale  cura
l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione,  con  eventuali
modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno  che  vi  provvede
con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data
di deliberazione di dissesto i debiti  insoluti  non  producono  piu'
interessi, rivalutazioni monetarie  od  altro  e  cessano  le  azioni
esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della
liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i  ratei  di  mutuo
disponibili ed ogni attivita'  non  indispensabile  da  alienare.  Il
commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate  rela-
tive  alla  gestione  pregressa  e  ad  alienare  beni  senza  alcuna
autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato  concorre  con
il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa
depositi e prestiti dal  commissario  o  dalla  commissione,  a  nome
dell'ente locale -  il  cui  ammontare  non  puo'  comunque  superare
l'importo  mutuabile  determinato  sulla  base   di   una   rata   di
ammortamento  pari  alle  quote  del   fondo   investimenti   rimaste
accantonate a favore dell'ente locale incrementate di  un  contributo
statale.  Detto  contributo  -  finanziato  con  il  fondo   di   cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  -   e'   determinato
nell'importo  massimo  pari  a  cinque  volte  la  rispettiva   quota
capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 5. Il
commissario o la commissione hanno titolo a  transigere  vertenze  in
atto o pretese in corso. I  debiti  vengono  liquidati,  a  cura  del
commissario o  della  commissione,  nei  limiti  della  massa  attiva
disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del  mutuo.
Il  commissario  o  la  commissione  sono  tenuti  a  deliberare   il
rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame  del  comitato
regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano  di  estinzione
da  parte  del  Ministro  dell'interno  non  sono  ammesse  ulteriori
richieste di crediti di data anteriore alla  decisione  del  comitato
stesso. L'organo di revisione  dell'ente  locale  ha  competenza  sul
riscontro della liquidazione. 
  4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del decreto  presidenziale  di  cui  al
comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti
prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge  n.  66  del  1989.  La
graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in
detta norma e' formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianita'
di servizio presso l'ente, a parita' di  servizio  presso  lo  stesso
ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore
parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e'  trasmessa  per
il tramite della Commissione centrale  per  la  finanza  locale  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, che provvede a assegnare definitivamente  il  personale  ad
altre pubbliche amministrazioni  con  disponibilita'  di  posti,  con
onere  a  carico  della  quota  accantonata  di  fondo   perequativo.
All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione  pubblica,  di
concerto  con  i  Ministri   del   tesoro   e   dell'interno,   entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione   dei   nominativi   del
personale eccedente da trasferire. 
  5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che  for-
mula eventuali rilievi o richieste ed e' approvato entro  il  termine
di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno. 
  6. L'inosservanza del termine per la formulazione  dell'ipotesi  di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la
risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta  Commissione  di
ricerca, che non puo' superare  i  sessanta  giorni  dalla  notifica,
integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a),  della
legge n. 142 del 1990. 
  7. Le disposizioni dell'articolo 25 del  decreto-legge  n.  66  del
1989 si applicano in  quanto  compatibili  con  quelle  del  presente
articolo. Con decreto del Ministro  dell'interno  sono  stabilite  le
modalita' per l'applicazione del presente articolo. 
  8. Le norme del presente articolo si applicano anche  a  tutti  gli
enti locali per i quali non sia stato ancora approvato  il  piano  di
risanamento  e,  limitatamente   al   trasferimento   del   personale
eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il  piano
di risanamento, ma ai quali non sia stata  concessa  l'autorizzazione
alla contrazione del mutuo a  ripiano  dell'indebitamento  pregresso;
per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al  citato
articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda  il
finanziamento  dell'indebitamento  pregresso.  Sono  fatti  salvi   i
trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della  precedente  normativa  e,
con  priorita',  le  graduatorie  del  personale  in  mobilita'  gia'
compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per
i quali non sia stato  ancora  approvato  il  piano  di  risanamento,
valgono  le   ipotesi   di   bilancio   di   previsione   stabilmente
riequilibrato a suo tempo deliberate. 
  9. Le disposizioni concernenti il dissesto  degli  enti  locali  si
applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-
Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da
parte della regione interessata della  normativa  sul  dissesto,  ivi
compresa quella contenuta nel presente articolo.