Art. 33. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.278.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede: a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno l992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; b) quanto a lire 24.213.000 milioni, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane"; c) quanto a lire 325.000 milioni, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio"; d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunita' montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunita' montane"; e) quanto a lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle prov- ince, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.