Art. 4. 
                   Fondo perequativo per i comuni 
  1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b),  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato a corrispondere per l'anno 1992: 
    a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare
a ciascun comune un contributo pari a  quello  perequativo  spettante
nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5  per  cento
dello stesso contributo perequativo.  Il  contributo  e'  corrisposto
entro il 31 maggio 1992; 
    b)  una  quota  complessiva   di   lire   100.000   milioni   per
l'attivazione  delle  procedure  di  allineamento  alla   media   dei
contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 
  2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato  in  lire
392.800 milioni, e' distribuito tra i comuni, dopo  che  le  relative
somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le  finalita'
e con i criteri di seguito specificati: 
    a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire
72.500 milioni; 
    b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1989  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  66  del  1989,
valutato in lire 65.000 milioni; 
    c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1990  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato  decreto-legge  n.  415  del
1989, valutato in lire 65.000 milioni; 
    d) per la restante parte, valutata in  lire  190.300  milioni,  a
tutti  i  comuni  per  il  75  per  cento  con  i  criteri   indicati
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge  n.  415  del
1989, e per il 25 per cento con i criteri  indicati  all'articolo  8,
comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989. 
  3. La  quota  del  fondo  perequativo  spettante  ai  comuni,  pari
all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo
perequativo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta nel 1992  a  titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi dei servizi,  di  cui  all'articolo  15.  In  caso  di  mancata
osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione  delle  somme  relative
all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi  degli  anni
successivi.