Art. 5. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali. 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 11.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 30; c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno gia' estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo e' maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti i contributi gia' attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 30; d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. 3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. 4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di ottobre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati - a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 - calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore. 5. Il termine del 28 febbraio 1992, stabilito dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, e' spostato al 31 marzo 1992. 6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse. 7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, e' consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento. 8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilita' del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed al successivo articolo 30. 9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni e' distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superfice dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani.". 10. Per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e suc- cessive modificazioni, e' autorizzata la spese di lire 80.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo e' distribuito, per il successivo riparto tra le comunita' montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9. 11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile. 12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso. 13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: "alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal " sono sostituite dalle seguenti: "all'importo totalmente ammortizzabile con il". 14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: "I comuni, le province, i loro consorzi e le comunita' montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.".