Art. 5. 
Fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  delle  amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, mutui,  contributi
in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali. 
  1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),
il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere  contributi
per le rate di ammortamento dei  mutui  contratti  per  investimento,
calcolati come segue: 
    a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle  comunita'
montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti,  secondo
le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere  a),  b),
c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; 
    b) alle amministrazioni provinciali che non hanno  deliberato  lo
stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno  1992,
entro il limite massimo di lire  422  per  abitante;  la  popolazione
residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre  del  penultimo
anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di  una  quota  del
fondo investimenti, pari a lire 11.000  milioni,  alle  province  che
attivano l'approvazione dei piani  di  risanamento  competono,  oltre
agli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi  pari
ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 30; 
    c) ai comuni che  non  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario ed a quelli che dopo  la  deliberazione  dello  stato  di
dissesto hanno gia' estinto i debiti pregressi per i mutui  contratti
nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743  per  abitante.
Detto importo e' maggiorato di lire 6,5 milioni,  lire  7,5  milioni,
lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5  milioni
rispettivamente per i comuni non dissestati con  popolazione  fino  a
999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000  a  4.999,
da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al  31  dicembre
del penultimo anno precedente, rilevati  dall'ISTAT.  Nell'ambito  di
una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti
i contributi gia' attivati  ai  sensi  dell'articolo  25  del  citato
decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato
di  dissesto  finanziario  competono,  oltre  gli  oneri   finanziari
accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire  7.930
per  abitante,  maggiorate  ciascuna  delle  quote   fisse   previste
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato  decreto-legge  n.  6
del 1991, ai sensi dell'articolo 30; 
    d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno  1992,
entro il limite massimo di lire  484  per  abitante;  la  popolazione
residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno  precedente
rilevati dall'Unione nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
(UNCEM). 
  2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'  montane
possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1,  lettere
b),  c)  e  d),  anche  nell'esercizio   successivo   a   quello   di
assegnazione. 
  3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'  montane
possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le  quote,  non
ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di  ammortamento
dei mutui da contrarre con riferimento agli  esercizi  1988,  1989  e
1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge  n.  415
del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1990, n. 403. 
  4.  I  contributi  sono  corrisposti  per  il   solo   periodo   di
ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al
comma 1, lettere b), c) e d), quelli  di  cui  al  comma  3,  nonche'
quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge  n.  310
del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio,  a  pena
di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita  certificazione  firmata
dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere,
ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di  ottobre
1992, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui
all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i 
contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati 
- a modifica delle procedure e  dei  criteri  definiti  dallo  stesso
articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 - calcolando una rata  di
ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6  per
cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore. 
  5.  Il  termine  del  28  febbraio  1992,  stabilito  dal  comma  4
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione
dei certificati relativi ai mutui contratti  dagli  enti  locali  nel
1991, e' spostato al 31 marzo 1992. 
  6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma
10, del decreto-legge n.  65  del  1989,  non  si  applica  ai  mutui
concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle  posizioni
debitorie pregresse. 
  7. Agli enti che abbiano  deliberato  il  dissesto  finanziario  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del  1989,  in  deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 65 del 1989, e' consentita la contrazione dei  mutui
con oneri a totale carico dello Stato o delle  regioni,  anche  prima
dell'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   relativo
all'approvazione del piano di risanamento.  Permane  l'obbligo  della
deliberazione del  piano  finanziario  che  deve  contenere  le  sole
previsioni di spesa relative agli oneri di  gestione.  Le  previsioni
stesse  debbono  essere  recepite  integralmente   nei   bilanci   di
previsione  da  deliberare   dopo   l'approvazione   del   piano   di
risanamento. 
  8. I mutui previsti per il risanamento della  situazione  debitoria
degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del  decreto-legge
n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno
solo successivamente all'espletamento delle  procedure  di  mobilita'
del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo  25,
all'articolo 13 del decreto-legge n. 6  del  1991  ed  al  successivo
articolo 30. 
  9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge
n. 6 del 1991 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 1991, l'importo
di lire 100.000 milioni e' distribuito alle regioni ed alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  il  successivo  riparto  alle
comunita'  montane,  per  la  meta'  sulla  base  della   popolazione
residente in territorio montano e  per  la  meta'  sulla  base  della
superfice dei territori classificati montani secondo  i  dati  al  31
dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani.". 
  10. Per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e suc-
cessive modificazioni, e' autorizzata la spese di lire 80.000 milioni
per l'anno 1992. Detto importo  e'  distribuito,  per  il  successivo
riparto tra le comunita'  montane,  alle  regioni  ed  alle  province
autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9. 
  11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio
1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui  all'articolo
10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento  delle  fonti
energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896,  i
contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n.  10,
sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile. 
  12.  In  sede  di  concessione  del  mutuo  autorizzato  ai   sensi
dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del  1989,  la  Cassa
depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  consolidare  l'esposizione
debitoria  dell'ente  locale,  al  31  dicembre  precedente,  in   un
ulteriore  mutuo  decennale;  fatta  salva  ogni  azione  contro   il
tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno  a
decurtazione del mutuo concesso. 
  13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66  del
1989, le parole: "alla somma annuale il cui ammortamento sia  coperto
dal  "  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "all'importo   totalmente
ammortizzabile con il". 
  14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155,
sono aggiunti i seguenti periodi: "I  comuni,  le  province,  i  loro
consorzi e le comunita'  montane  nel  corso  dell'esercizio  possono
adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio  di  previsione
in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli
originariamente previsti  o  per  utilizzare  contributi  comunitari,
erariali o regionali finalizzati  agli  investimenti,  con  copertura
parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere
modificati il bilancio pluriennale  e  la  relazione  previsionale  e
programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese
di gestione.".