Art. 6. 
             Ripartizione quote ICIAP versate all'erario 
  1. Il comma 4- bis dell'articolo 12  del  decreto-legge  13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 202, e' sostituito dal seguente: 
  "4- bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di  imprese
e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il  tramite
delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  aprile  1989,  n.   144,   e   successive   modificazioni,   sono
redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere b)  e  c),  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.". 
  2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-  bis,
del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  sono  determinate  al  netto   dell'importo
utilizzato per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 18. 
  3. I comuni non sono tenuti ad effettuare i  rimborsi  dell'imposta
comunale per l'esercizio di  imprese  e  di  arti  e  professioni  in
applicazione delle disposizioni stabilite dal citato articolo 12  del
decreto-legge n. 151 del 1991, fino a  quando  non  saranno  ad  essi
attribuite le necessarie risorse finanziarie.