Art. 6. Ripartizione quote ICIAP versate all'erario 1. Il comma 4- bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' sostituito dal seguente: "4- bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.". 2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4- bis, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 18. 3. I comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 151 del 1991, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie.