Art. 8. 
                    Finanziamento degli espropri 
  1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991,
si applicano alle definizioni intervenute sino alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto.  Le  relative  domande   dovranno
pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta  giorni  dalla
stessa data. 
  2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale  carico  dello
Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27  ottobre
1988, n. 458,  riguardano  esclusivamente  le  acquisizioni  di  aree
effettuate entro il  31  dicembre  1991,  i  cui  oneri  siano  stati
predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre
1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10.