Art. 3. 1. Al fine di stabilire un livello generale di protezione dell'ambiente idrico dall'inquinamento diretto ed indiretto provocato in particolare da composti azotati, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un codice di buona pratica agricola riguardante: a) i periodi in cui non e' opportuno l'impiego di fertilizzanti ai terreni agricoli; b) l'impiego di fertilizzanti al terreno in pendenza ripida; c) l'impiego di fertilizzanti al terreno saturo di acqua, inondato, gelato o innevato; d) l'impiego di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua; e) le tecniche di costruzione e di dimensionamento dei depositi per effluenti provenienti da allevamento zootecnico, ivi comprese le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di effluenti da allevamento e da foraggio vegetale insilato; il dimensionamento dei depositi tiene conto delle necessita' di invaso nei periodi in cui e' proibita l'applicazione al terreno di effluenti in zone vulnerabili, salvo che siano comprovate forme di smaltimento idonee a non provocare danno all'ambiente; f) le procedure per l'impiego di concimi chimici azotati ed effluenti di allevamento, in modo da mantenere nel complesso le rela- tive dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello sostenibile; g) le tecniche di gestione del terreno, compresa la pratica dei sistemi di rotazione delle colture ed i criteri per definire la proporzione tra terreni destinabili a colture permanenti ed a colture annuali; h) il mantenimento durante i prevedibili periodi piovosi di un quantitativo minimo di copertura vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare l'ambiente idrico con i nitrati; i) la introduzione da parte delle aziende agricole di piani di fertilizzazione; l) la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico, dovuto a errate tecniche irrigue. 2. La diffusione del codice di buona pratica agricola e' promossa con apposito programma predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 3. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati prevedono, quale parte integrante del piano d'intervento urgente di cui all'articolo 1, azioni prioritarie volte ad assicurare l'equilibrio fra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture stesse di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, valutando: a) la quantita' di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa, tenuto conto quindi della quantita' rimanente alla fine dell'inverno; b) l'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno; c) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento; d) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti. 4. Le azioni di cui al comma 3 riguardano le aree di ricarica degli acquiferi interessati dalla contaminazione dei nitrati per valori superiori a 50 mg/l ovvero a 40 mg/l unitamente a una serie di rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che indichino una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno, e comprende gli interventi e le opere, nonche' le iniziative per sviluppare l'informazione, la formazione professionale e l'assistenza gratuita ad agricoltori ed allevatori ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 2. 5. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati, individuano, all'interno delle aree di cui al comma 4, specifici ambiti territoriali sui quali insistono le cause piu' significative che determinano il superamento del valore di 40 mg/l. In tali ambiti sono applicati i seguenti limiti: a) applicazioni al terreno di una quantita' di azoto di origine zootecnica non superiore a 170 kg per ettaro per gli ambiti interessati da superamenti della concentrazione di nitrati oltre 50 mg/l; b) applicazione al terreno di una quantita' di azoto di origine zootecnica non superiore a 210 kg per ettaro e per gli ambiti interessati dalla concentrazione di nitrati oltre 40 mg/l e per i quali le rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, indicano una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno. 6. Negli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 5, le regioni imprimono carattere obbligatorio alle misure fra quelle di cui al comma 1 che sono necessarie alla normalizzazione del livello dei nitrati nell'acqua. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', anche durante il periodo di realizzazione del piano urgente di intervento possono essere stabiliti quantitativi di azoto diversi da quelli indicati al comma 5, purche' non compromettano il raggiungimento delle finalita' del piano e siano improntate a criteri obiettivi.