Art. 3. 
  1.  Al  fine  di  stabilire  un  livello  generale  di   protezione
dell'ambiente idrico dall'inquinamento diretto ed indiretto provocato
in particolare da composti azotati, il  Ministro  dell'agricoltura  e
delle  foreste,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente,  adotta,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
codice di buona pratica agricola riguardante: 
    a) i periodi in cui non e' opportuno l'impiego  di  fertilizzanti
ai terreni agricoli; 
    b) l'impiego di fertilizzanti al terreno in pendenza ripida; 
    c)  l'impiego  di  fertilizzanti  al  terreno  saturo  di  acqua,
inondato, gelato o innevato; 
    d) l'impiego di  fertilizzanti  ai  terreni  adiacenti  ai  corsi
d'acqua; 
    e) le tecniche di costruzione e di dimensionamento  dei  depositi
per effluenti provenienti da allevamento zootecnico, ivi comprese  le
misure  destinate  a  prevenire  l'inquinamento  idrico  causato   da
scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di
effluenti  da  allevamento  e  da  foraggio  vegetale  insilato;   il
dimensionamento dei depositi tiene conto delle necessita'  di  invaso
nei periodi in cui e' proibita l'applicazione al terreno di effluenti
in zone vulnerabili, salvo che siano comprovate forme di  smaltimento
idonee a non provocare danno all'ambiente; 
    f) le procedure per  l'impiego  di  concimi  chimici  azotati  ed
effluenti di allevamento, in modo da mantenere nel complesso le rela-
tive dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello sostenibile; 
    g) le tecniche di gestione del terreno, compresa la  pratica  dei
sistemi di rotazione delle colture  ed  i  criteri  per  definire  la
proporzione tra terreni destinabili a colture permanenti ed a colture
annuali; 
    h) il mantenimento durante i prevedibili periodi  piovosi  di  un
quantitativo minimo di copertura vegetale destinata ad assorbire  dal
terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare  l'ambiente  idrico
con i nitrati; 
    i) la introduzione da parte delle aziende agricole  di  piani  di
fertilizzazione; 
    l) la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico,  dovuto
a errate tecniche irrigue. 
  2. La diffusione del codice di buona pratica agricola  e'  promossa
con apposito programma predisposto dal  Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 
  3. Le regioni  interessate  dal  superamento  della  concentrazione
massima ammissibile per il parametro nitrati prevedono,  quale  parte
integrante del piano d'intervento  urgente  di  cui  all'articolo  1,
azioni prioritarie volte ad assicurare l'equilibrio fra il fabbisogno
prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture stesse di
azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, valutando: 
    a) la quantita' di azoto presente nel terreno nel momento in  cui
la coltura comincia ad assorbirlo  in  misura  significativa,  tenuto
conto quindi della quantita' rimanente alla fine dell'inverno; 
    b) l'apporto di composti di  azoto  tramite  la  mineralizzazione
netta delle riserve di azoto organico nel terreno; 
    c) l'aggiunta di composti di azoto provenienti  da  effluenti  di
allevamento; 
    d) l'aggiunta di composti di azoto provenienti  da  fertilizzanti
chimici e da altri fertilizzanti. 
  4. Le azioni di cui al comma 3 riguardano le aree di ricarica degli
acquiferi interessati dalla contaminazione  dei  nitrati  per  valori
superiori a 50 mg/l ovvero a  40  mg/l  unitamente  a  una  serie  di
rilevazioni effettuate ai sensi  dell'allegato  II  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che indichino una
tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno, e comprende gli
interventi  e  le  opere,  nonche'  le  iniziative   per   sviluppare
l'informazione, la formazione professionale e  l'assistenza  gratuita
ad  agricoltori  ed  allevatori  ammessi  ai  finanziamenti  di   cui
all'articolo 2. 
  5. Le regioni  interessate  dal  superamento  della  concentrazione
massima  ammissibile   per   il   parametro   nitrati,   individuano,
all'interno  delle  aree  di  cui  al  comma  4,   specifici   ambiti
territoriali sui quali insistono  le  cause  piu'  significative  che
determinano il superamento del valore di 40 mg/l. In tali ambiti sono
applicati i seguenti limiti: 
    a) applicazioni al terreno di una quantita' di azoto  di  origine
zootecnica  non  superiore  a  170  kg  per  ettaro  per  gli  ambiti
interessati da superamenti della concentrazione di nitrati  oltre  50
mg/l; 
    b) applicazione al terreno di una quantita' di azoto  di  origine
zootecnica non superiore a  210  kg  per  ettaro  e  per  gli  ambiti
interessati dalla concentrazione di nitrati oltre 40  mg/l  e  per  i
quali le rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, indicano  una
tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno. 
  6. Negli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 5,  le
regioni imprimono carattere obbligatorio alle misure  fra  quelle  di
cui al comma 1 che sono necessarie alla normalizzazione  del  livello
dei nitrati nell'acqua. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri dell'agricoltura e delle  foreste  e  della  sanita',  anche
durante il periodo di realizzazione del piano urgente  di  intervento
possono essere stabiliti quantitativi  di  azoto  diversi  da  quelli
indicati al comma 5,  purche'  non  compromettano  il  raggiungimento
delle finalita' del piano e siano improntate a criteri obiettivi.