Art. 4. 
  1.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il   Ministro
dell'ambiente,  sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita',   con
regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  adotta  o
aggiorna  le  norme  tecniche  relative  ai   metodi   analitici   di
riferimento per  l'esame  della  qualita'  delle  acque  destinate  o
destinabili al consumo umano, e delle acque di balneazione. 
  2. Il Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  della
sanita', dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della
marina mercantile e dell'agricoltura  e  delle  foreste,  avvalendosi
dell'IRSA e dell'Istituto superiore di  sanita',  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, adotta o aggiorna con regolamento le norme tecniche
relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame  delle  acque
sotterranee,  delle  acque  destinate  all'irrigazione,  delle  acque
destinate alla vita dei pesci e alla molluschicoltura. 
  3.  Le  tecniche  e  le  modalita'  di  prelievo,  di  trasporto  e
conservazione dei campioni da sottoporre ad  analisi  sono  stabilite
dal regolamento. 
  4.  Il  Ministro  della   sanita',   d'intesa   con   il   Ministro
dell'ambiente,  sentito  il  Consiglio   superiore   della   sanita',
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita',  definisce  le  norme
tecniche dei sistemi di potabilizzazione e per la salvaguardia  delle
aree  di  falde  esistenti;  individua  i  criteri   di   valutazione
tossicologica e  di  impatto  ambientale,  considerando  altresi'  la
presenza di piu' composti per quelle sostanze comprese  in  un  unico
parametro al fine di valutarne gli effetti sinergici. 
  5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma  3,  della
legge 18 maggio  1989,  n.  183,  le  funzioni  svolte  dal  Servizio
geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono attribuite
alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio. 
  6. Il responsabile della  gestione  dell'acquedotto  che,  dopo  la
comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le  misure
idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua e prevenire l'erogazione di
acqua non idonea al consumo umano, e' punito ai  sensi  dell'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.
236. 
  7. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2  della
tabella A allegata alla legge  10  maggio  1976,  n.  319,  e'  cosi'
modificato: 
  "Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una  sezione
resa accessibile dal titolare dello  stesso  scarico,  immediatamente
prima dello sversamento in mare, non  deve  superare  i  trentacinque
gradi centigradi. 
  L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori
medi delle temperature misurate nello strato superficiale  perturbato
in un arco a mille metri dal punto di immissione dello  scarico  e  i
valori medi delle temperature misurate nello strato  superficiale  in
un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo  scarico  e
rappresentativo delle sue condizioni medie,  in  nessun  caso  dovra'
superare i tre gradi centigradi. 
  Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle
foci dei fiumi. 
  Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale
quello compreso tra 0 e 3 metri di profondita'; mentre i valori  medi
delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da  almeno
tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1  -  1,5  -  3
m.".