Art. 4. 1. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanita', con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame della qualita' delle acque destinate o destinabili al consumo umano, e delle acque di balneazione. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'IRSA e dell'Istituto superiore di sanita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna con regolamento le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame delle acque sotterranee, delle acque destinate all'irrigazione, delle acque destinate alla vita dei pesci e alla molluschicoltura. 3. Le tecniche e le modalita' di prelievo, di trasporto e conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi sono stabilite dal regolamento. 4. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore della sanita', avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', definisce le norme tecniche dei sistemi di potabilizzazione e per la salvaguardia delle aree di falde esistenti; individua i criteri di valutazione tossicologica e di impatto ambientale, considerando altresi' la presenza di piu' composti per quelle sostanze comprese in un unico parametro al fine di valutarne gli effetti sinergici. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni svolte dal Servizio geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono attribuite alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio. 6. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, e' punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 7. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e' cosi' modificato: "Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello stesso scarico, immediatamente prima dello sversamento in mare, non deve superare i trentacinque gradi centigradi. L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale perturbato in un arco a mille metri dal punto di immissione dello scarico e i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale in un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo scarico e rappresentativo delle sue condizioni medie, in nessun caso dovra' superare i tre gradi centigradi. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi. Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondita'; mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1 - 1,5 - 3 m.".