IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia e' integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttivita', nonche' le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilita'.