Art. 2. 1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorita' dell'articolo 1. 2. Gli organi di polizia di frontiera, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale, valido sessanta giorni, nei limiti quantitativi e in conformita' alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.