Art. 2. 
  1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in  materia
di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza  dello  Stato,  cura
l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate  sul
territorio nazionale secondo le priorita' dell'articolo 1. 
  2. Gli organi di polizia di  frontiera,  sulla  base  della  previa
verifica  della  provenienza  dei  soggetti  dai  territori  di   cui
all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni  in  vigore
circa l'esistenza di  circostanze  ostative  all'entrata  in  Italia,
possono  rilasciare  un  nulla  osta  provvisorio  di   ingresso   in
territorio nazionale, valido sessanta giorni, nei limiti quantitativi
e in conformita' alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.