Art. 3. 
  1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui  all'articolo
1, e' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno  1992,  da
stanziare in  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le  somme  non  impegnate
nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo. 
  2. I  contributi  e  i  versamenti  di  fondi  di  enti  e  privati
specificamente  destinati  al  soccorso  degli   sfollati   stranieri
affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di  cui
al comma 1. 
  3. Il Ministro per gli italiani all'estero  e  l'immigrazione  cura
l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di  cui
all'articolo 1, in raccordo con il Ministero degli  affari  esteri  e
con le altre amministrazioni competenti. Il  Ministero  degli  affari
esteri cura le necessarie intese  con  le  competenti  autorita'  dei
Paesi interessati e con gli organismi internazionali. 
  4. Ai fini delle attivita' di volontariato, si applicano l'articolo
18 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  e  le  disposizioni  ivi
richiamate.