Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivita' in- dicate nel presente decreto, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione provvede, anche a mezzo dei prefetti o di soggetti titolari di pubbliche funzioni, mediante ordini di accreditamento, da disporre sull'apposito capitolo, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Gli ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 2. I funzionari di cui al comma 1 delegati dal Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.