Art. 4. 
  1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivita'  in-
dicate nel presente decreto, il Ministro per gli italiani  all'estero
e l'immigrazione provvede, anche a mezzo dei prefetti o  di  soggetti
titolari di pubbliche funzioni, mediante ordini di accreditamento, da
disporre sull'apposito capitolo, anche in deroga ai limiti  di  somma
stabiliti dalle norme sulla contabilita' generale  dello  Stato.  Gli
ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
non estinti al termine  dell'esercizio  in  cui  sono  stati  emessi,
possono essere trasportati all'esercizio seguente. 
  2. I funzionari di cui al comma 1 delegati  dal  Ministro  per  gli
italiani all'estero e l'immigrazione ad impegnare  e  ordinare  spese
poste a carico dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,
sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle
competenti  ragionerie  regionali  dello  Stato,  unitamente  ad  una
relazione, da inviare anche al Ministro delegante.