Art. 5. 1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.