Art. 5. 
  1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi  disponibili
in  via  ordinaria,  il  Ministro  per  gli  italiani  all'estero   e
l'immigrazione, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri  con
la  quale  vengono  indicati  i  mezzi  di  finanziamento  necessari,
richiede al Ministro per il  coordinamento  della  protezione  civile
l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.