Art. 6. 
  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire  125  miliardi   per   l'anno   1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto  sul  capitolo
6856 dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  per  il
medesimo  anno,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   lo   specifico
accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione,
dei rifugiati e degli italiani all'estero". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.