Art. 2. 1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto. 2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente.