Art. 2. 
  1. I punti terminali per l'accesso alle reti  di  telecomunicazioni
sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e  10,
che fanno parte integrante del presente decreto. 
  2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale  di  rete
e' costituito dall'antenna fissa del gestore  pubblico,  cui  possono
collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente.