Art. 3. 1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformita' alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia. 2. Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalita' dell'impianto secondo la capacita' ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature. 3. L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonche' una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformita' dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo. 4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell'originale all'abbonato. 5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e, nell'ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione stessa.