Art. 3. 
  1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la  manutenzione
delle apparecchiature terminali, omologate con la  procedura  di  cui
all'allegato 11,  parte  integrante  del  presente  decreto,  debbono
essere eseguiti dal  gestore  del  servizio  pubblico  o  da  imprese
autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformita' alle norme CEI, alle
norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti  in
materia. 
  2. Ultimata l'installazione, debbono  essere  effettuate  le  prove
atte a verificare la funzionalita' dell'impianto secondo la capacita'
ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali  prescrizioni  fornite
dal costruttore delle apparecchiature. 
  3. L'impresa autorizzata  che  ha  provveduto  alle  operazioni  di
installazione e di collaudo deve  consegnare  all'abbonato,  all'atto
dell'allacciamento dell'impianto  alla  rete  pubblica,  il  progetto
dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo
professionale,  nonche'  una  dichiarazione  conforme   allo   schema
dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella
quale:  sia  attestata  la  conformita'  dell'impianto  e  della  sua
installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca,  il
tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il
numero  di  omologazione   delle   apparecchiature   collegate;   sia
dichiarato l'esito positivo del collaudo. 
  4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere
inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con  avviso  di
ricevimento,  alla  competente  sede  territoriale  del  gestore  del
servizio pubblico entro trenta  giorni  dal  rilascio  dell'originale
all'abbonato. 
  5. In caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti  si  applicano,  previa  diffida,  il   provvedimento   di
sospensione  dell'autorizzazione   e,   nell'ipotesi   di   reiterate
inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione stessa.