Art. 4. 1. Ai fini della installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.