Art. 4. 
  1. Ai fini della installazione, del collaudo, dell'allacciamento  e
della  manutenzione  delle  apparecchiature  terminali,  abilitate  a
comunicare con la rete  pubblica  di  telecomunicazioni,  le  imprese
debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo  le  classi  ed  i
requisiti di  cui  all'allegato  13,  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto.