Art. 5. 1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacita' non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.