Art. 5. 
  1. Gli abbonati possono provvedere direttamente  all'installazione,
al   collaudo,   all'allacciamento   ed    alla    manutenzione    di
apparecchiature terminali omologate con capacita' non superiore a due
linee urbane, qualora l'allacciamento alla  terminazione  della  rete
pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo  punto
terminale.