Art. 6. 1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate. 2. Nel caso in cui l'abbonato non permetta l'effettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore puo' sospendere il servizio fino a quando l'abbonato consenta l'accesso. 3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dell'abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all'art. 4, il gestore puo' disconnettere dalla rete l'impianto o parte di esso e/o l'apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi. 4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore puo' sospendere il servizio fino a quando l'abbonato stesso abbia comunicato l'intervenuta regolarizzazione dell'impianto e/o dell'apparecchiatura. 5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell'abbonato, il gestore puo' adottare il provvedimento di risoluzione del contratto. 6. Il gestore del servizio pubblico comunica all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformita' riscontrate, nel corso dei controlli, tra l'impianto esistente e quello certificato dall'impresa autorizzata. 7. La spesa per l'intervento del gestore pubblico a richiesta dell'abbonato presso la sede d'utente e' a carico dell'abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.