Art. 6. 
  1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al personale  del
gestore del servizio pubblico munito di  tessera  di  riconoscimento,
nelle ore diurne dei giorni lavorativi,  per  la  sorveglianza  sulla
rete e sulle apparecchiature collegate. 
  2. Nel caso in cui l'abbonato non  permetta  l'effettuazione  delle
verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore  puo'
sospendere il servizio fino a quando l'abbonato consenta l'accesso. 
  3.  Qualora  si  riscontrino  disservizi  sulla  rete  causati   da
apparecchiature   dell'abbonato,   ovvero   violazione   alle   norme
richiamate all'art. 4,  il  gestore  puo'  disconnettere  dalla  rete
l'impianto  o  parte  di  esso   e/o   l'apparecchiatura   terminale,
diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro  il  termine
di trenta giorni la causa dei disservizi. 
  4. Persistendo oltre tale termine la violazione,  il  gestore  puo'
sospendere  il  servizio  fino  a  quando  l'abbonato  stesso   abbia
comunicato   l'intervenuta   regolarizzazione    dell'impianto    e/o
dell'apparecchiatura. 
  5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta
giorni  senza  che  sia   pervenuta   la   comunicazione   da   parte
dell'abbonato,  il  gestore  puo'  adottare   il   provvedimento   di
risoluzione del contratto. 
  6.  Il  gestore  del  servizio  pubblico  comunica  all'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato
le difformita' riscontrate, nel corso dei controlli,  tra  l'impianto
esistente e quello certificato dall'impresa autorizzata. 
  7. La spesa per  l'intervento  del  gestore  pubblico  a  richiesta
dell'abbonato presso la  sede  d'utente  e'  a  carico  dell'abbonato
stesso qualora dai controlli effettuati risulti  che  il  disservizio
non dipende dalla rete pubblica.