Art. 7. 
  1. I nuovi  abbonati  al  servizio  telefonico  hanno  facolta'  di
provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il
gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento e, nel rispetto
degli   articoli   3   e   5,   all'installazione,    al    collaudo,
all'allacciamento ed alla  manutenzione  dell'apparecchio  telefonico
principale  e  degli  impianti  supplementari   ed   accessori,   con
esclusione  del  dispositivo  di  centrale  per  invio   impulsi   di
conteggio.