Art. 7. 1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facolta' di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione dell'apparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.