Art. 8. 
  1. Gli abbonati, che alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all'art. 7  di
proprieta' del gestore pubblico, hanno facolta' di  procedere,  entro
il termine di sei mesi da tale data, alla  risoluzione  del  relativo
rapporto di locazione  e  di  manutenzione,  da  comunicare  a  mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento  di  nove
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il gestore pubblico  comunica  le  nuove  condizioni
contrattuali di locazione e di manutenzione delle  apparecchiature  a
mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta
telefonica. 
  4. Per gli abbonati, che non abbiano  chiesto  la  risoluzione  del
contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3
si applicano alla scadenza dei contratti in corso.