Art. 8. 1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all'art. 7 di proprieta' del gestore pubblico, hanno facolta' di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica. 4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.