(Allegato 11 Procedura per l'omologazione delle apparecchiatuire terminali- art. 1)
                             ALLEGATO 11 

 
    PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI 
       DA CONNETTERE ALLA RETE PUBBLICA DI TELECOMUNICAZIONI. 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
1. L'omologazione e' l'approvazione mediante la quale  una  specifica
apparecchiatura terminale  e'  autorizzata  o  riconosciuta  atta  ad
essere   collegata   ad   una   determinata    rete    pubblica    di
telecomunicazione. 
 
          Nota all'allegato 11:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 19 del codice postale e
          delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:
            "Art.  19  (Divieto  di  prestazioni  gratuite).  -  Sono
          abrogate  tutte  le  norme  per  le quali l'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e'   tenuta   ad
          effettuare   a   titolo   in  tutto  o  in  parte  gratuito
          prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato  o  di
          enti ed istituti.
            La  specificazione  dei  servizi  nei cui confronti trova
          applicazione il disposto del precedente comma,  nonche'  la
          disciplina  dei  relativi  rapporti  ai  fini  anche  della
          determinazione    dei    corrispettivi     dovuti     dalle
          amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da emanarsi su
          proposta del Ministro per le poste e le  telecomunicazioni,
          di concerto con il Ministro per il tesoro.
            Per  i  servizi  resi  dall'Amministrazione delle poste e
          delle telecomunicazioni ad enti ed  istituti,  il  rimborso
          all'Amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni
          dei costi da essa  sostenuti  per  le  prestazioni  stesse,
          sara'  regolato  in base a speciali convenzioni annuali con
          gli enti ed  istituti  medesimi,  rese  esecutive  mediante
          decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
            Sui  problemi  relativi  alla determinazione dei costi da
          rimborsare ai sensi dei precedenti  commi,  e'  sentito  il
          parere   di   una  commissione  nominata  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  per
          le  poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per
          il bilancio e per il tesoro, presieduta  da  un  magistrato
          del  Consiglio  di  Stato,  designato  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, e composta di  un  funzionario  del
          Ministero  del  bilancio,  un funzionario del Ministero del
          tesoro e due funzionari del Ministero delle poste  e  delle
          telecomunicazioni.
            Per  le  prestazioni  rese  alle amministrazioni statali,
          enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti
          appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o
          privato,  oltre  alle  spese  richieste  dalle  prestazioni
          stesse,  anche  le quote di surrogazione del personale e la
          quota di spese generali stabilite con decreto del  Ministro
          per  le  poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio
          di amministrazione, di concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro".