(Allegato 11 Procedura per l'omologazione delle apparecchiatuire terminali- art. 14)
                               Art. 14 
                                Spese 
1. Tutte  le  spese  relative  all'omologazione  sono  addebitate  al
richiedente nella misura stabilita dal decreto ministeriale  previsto
dall'art. 19, comma quarto, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. 
2. Prima dell'inizio delle prove, l'ISPT  comunica  per  iscritto  al
richiedente  l'importo  presunto  delle  spese  di   omologazione   e
contestualmente ne richiede un  adeguato  anticipo  che  deve  essere
versato entro il termine di  30  giorni,  pena  l'interruzione  della
procedura  di  omologazione.  Se  le  spese   preventivate   superano
l'importo previsto, l'ISPT, durante la procedura di omologazione,  ne
informa il richiedente. 
3. Se il richiedente non comunica il suo assenso  al  riguardo  entro
trenta giorni, la procedura di omologazione puo' essere  sospesa.  In
tal caso il richiedente ha  facolta'  di  avviare  la  procedura  del
ricorso secondo le modalita' indicate nell'art. 12. 
4. Terminate le prove, viene chiesto al richiedente il versamento del
conguaglio delle spese di omologazione, senza riguardo  al  risultato
delle   prove   stesse   in    relazione    all'eventuale    rilascio
dell'omologazione. 
5.  Se  il  richiedente  non  provvede  al  versamento   dell'importo
richiesto, l'omologazione in corso non viene rilasciata.