Art. 14 Spese 1. Tutte le spese relative all'omologazione sono addebitate al richiedente nella misura stabilita dal decreto ministeriale previsto dall'art. 19, comma quarto, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. 2. Prima dell'inizio delle prove, l'ISPT comunica per iscritto al richiedente l'importo presunto delle spese di omologazione e contestualmente ne richiede un adeguato anticipo che deve essere versato entro il termine di 30 giorni, pena l'interruzione della procedura di omologazione. Se le spese preventivate superano l'importo previsto, l'ISPT, durante la procedura di omologazione, ne informa il richiedente. 3. Se il richiedente non comunica il suo assenso al riguardo entro trenta giorni, la procedura di omologazione puo' essere sospesa. In tal caso il richiedente ha facolta' di avviare la procedura del ricorso secondo le modalita' indicate nell'art. 12. 4. Terminate le prove, viene chiesto al richiedente il versamento del conguaglio delle spese di omologazione, senza riguardo al risultato delle prove stesse in relazione all'eventuale rilascio dell'omologazione. 5. Se il richiedente non provvede al versamento dell'importo richiesto, l'omologazione in corso non viene rilasciata.