Art. 15 Controlli 1. Controlli possono essere effettuati, su iniziativa dell'IGT, da parte degli organi centrali e periferici del Ministero p.t. per verificare la corrispondenza delle apparecchiature prodotte o commercializzate all'esemplare omologato, nonche' il rispetto degli impegni assunti nella richiesta di omologazione e degli eventuali vincoli imposti in sede di omologazione. 2. A tal fine, il titolare dell'omologazione, su richiesta dell'IGT, e' tenuto a sottoporre a controllo uno o piu' esemplari dell'apparecchiatura in produzione o dello stock importato. La verifica e' effettuata gratuitamente. 3. Qualora nel corso di tale verifica vengano accertate delle irregolarita': a) sono comunicate al titolare dell'omologazione le irregolarita' riscontrate; b) l'impiego sulla rete pubblica di telecomunicazioni dell'apparecchiatura e' temporaneamente proibito; c) al richiedente dell'omologazione e' imposto un congruo termine per modificare l'apparecchiatura e sottoporla a nuova verifica; d) l'omologazione e' revocata se il predetto termine non e' rispettato oppure se, dopo la seconda verifica, l'apparecchiatura non risulta conforme agli standards del campione esaminato. 4. La verifica volta ai fini della modifica dell'apparecchiatura e' effettuata a spese del titolare dell'omologazione.