Art. 3 Procedura per l'omologazione 1. All'omologazione si provvede sulla base della seguente procedura. 2. Autorita' preposta al rilascio delle omologazioni a) L'autorita' preposta al rilascio delle omologazioni e' l'ispettorato generale delle telecomunicazioni con sede in viale Europa, 190 - 00144 ROMA. b) Su richiesta, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni (IGT) fornisce informazioni di dettaglio sulle procedure di omologazione e sui documenti da presentare a corredo delle domande ed indica le specifiche tecniche di riferimento. 3. Soggetti abilitati alla presentazione di richieste di omologazione Le domande per la richiesta di omologazione di apparecchiature terminali possono essere sottoposte da persone fisiche o giuridiche che costruiscano o distribuiscano o intendano utilizzare le apparecchiature terminali. 4. Domande di omologazione a) Le domande - in carta legale - per la richiesta di omologazione di apparecchiature terminali devono essere presentate o fatte pervenire all'indirizzo indicato nel comma 2, lettera a). b) Le domande devono essere accompagnate dalla documentazione indicata nel comma 5. c) La domanda deve essere riferita ad una singola apparecchiatura e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) nominativo ed indirizzo del richiedente; 2) nominativo e numero telefonico per eventuali contatti con il richiedente; 3) nominativo ed indirizzo del costruttore, sia esso situato in Italia o all'estero; 4) tipo, marca e modello dell'apparecchiatura terminale; 5) impiego dell'apparecchiatura terminale; 6) impegno del richiedente a fornire gratuitamente la documentazione nella quantita' richiesta dall'IGT; 7) impegno a sostenere le spese per l'esecuzione delle prove tecniche necessarie per il rilascio dell'omologazione senza riguardo al risultato; 8) impegno a fornire per il tempo necessario esemplari dell'apparecchiatura ai fini dell'esame tecnico nelle quantita' richieste; 9) informazioni sulle omologazioni e/o certificati di conformita' eventualmente ottenuti o richiesti in altri Paesi della Comunita' Europea. 5. Documentazione a) La domanda di omologazione deve essere accompagnata da una documentazione in triplice copia che contenga i seguenti elementi: 1) descrizione delle applicazioni; 2) elenco delle prestazioni; 3) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparecchiatura; 4) schema a blocchi che indichi gli eventuali equipaggiamenti addizionali che possono essere utilizzati; 5) caratteristiche di interfaccia; 6) schemi circuitali; 7) lista dei componenti; 8) parametri elettrici e loro tolleranza: ad esempio, segnali in uscita, alimentazione di energia, impedenze, messa a terra, sensibilita' alle interferenze; 9) regole costruttive utilizzate per soddisfare le esigenze di sicurezza e l'allocazione di tensioni pericolose eventualmente presenti nell'apparecchiatura; 10) descrizione generale dell'eventuale software; 11) modalita' di introduzione di programmi nell'apparecchiatura e loro protezione da intrusioni; 12) viste fotografiche interne ed esterne o disegni; 13) certificazioni (o autocertificazioni) sul rispetto delle condizioni di sicurezza come indicato nella direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione del 19 febbraio 1973, recepita con legge n. 791 del 18 ottobre 1977; 14) certificazioni (o autocertificazioni), se necessario, sul rispetto dei limiti, come indicato nella direttiva 89/336/CEE sulla compatibilita' elettromagnetica; 15) rapporto indicante i risultati delle misure effettuate ed i metodi di misura utilizzati, prendendo a base le specifiche di conformita' od, in assenza, specifiche da indicare dal richiedente; 16) indicazione sull'assistenza tecnica in Italia a cura della quale l'apparecchiatura puo' essere riparata in caso di guasto. b) La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 16) della lettera a) deve essere redatta in lingua italiana, mentre quella di cui agli altri punti deve essere redatta in lingua italiana o eventualmente in lingua inglese. c) Ai fini dell'applicazione del "reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformita' di apparecchiature terminali" cosi' come definito nella direttiva 86/361/CEE, si deve produrre - in originale o copia autenticata - il certificato di conformita' alla specificazione comune di conformita' od a parte di essa, corredato del rapporto delle prove effettuate, rilasciato dal laboratorio omologato o dall'autorita' abilitata dello Stato estero. d) In tale eventualita' l'apparecchiatura terminale non e' sottoposta nuovamente alle prove di conformita' a tale specificazione o alla parte della specificazione concernente le prove eseguite ma soltanto alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione. e) Vengono accettati i certificati di conformita' basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro o su parti di tali specifiche, se le esigenze essenziali della rete pubblica italiana sono soddisfatte dalla apparecchiatura oggetto della domanda di omologazione. Per esigenze essenziali si intendono quelle che, al momento della domanda, sono valide nel diritto comunitario CEE per le specificazioni comuni di conformita'. 6. Verifiche della documentazione ed esame delle apparecchiature a) Sono previsti un esame generale ed un esame tecnico. b) L'esame generale e' eseguito dall'IGT e comprende essenzialmente: 1) esame formale della domanda; 2) verifiche in ordine alla completezza della documentazione; 3) verifiche della conformita' alla normativa vigente; 4) accertamenti, se ritenuti necessari, sulla validita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di omologazione, con particolare riferimento alla esistenza di una idonea organizzazione in Italia per l'effettuazione dell'assistenza tecnica. c) Sulla base dell'esito della verifica l'IGT decide se accettare la richiesta di omologazione. In caso contrario al richiedente sono comunicate per iscritto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le motivazioni che hanno indotto l'IGT a respingere la richiesta. d) E' adottata ogni riservatezza in ordine alla documentazione presentata. e) Di norma l'esame tecnico e' eseguito dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (ISPT) su richiesta dell'IGT. f) Gli esami tecnici possono, altresi', essere effettuati da un laboratorio di prove scelto dall'ISPT, purche' vengano seguite le relative specifiche di conformita'. g) L'IGT, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato: 1) se le prove sono eseguite dall'ISPT o da altro laboratorio; 2) la data di inizio delle prove; 3) la durata necessaria; 4) il luogo in cui sono effettuate le prove; 5) il numero delle apparecchiature da sottoporre alle prove; 6) se richiesta, l'assistenza tecnica da parte del richiedente. h) Per l'esecuzione delle prove l'ISPT si attiene ai seguenti principi: 1) viene esaminata, sentito il gestore della rete pubblica, non soltanto la compatibilita' con le reti e le strutture delle telecomunicazioni, ma anche la funzionalita' dell'apparecchiatura, nel senso che essa adempia realmente alle funzioni di telecomunicazioni dichiarate. L'esame accerta anche che l'apparecchiatura non svolga funzioni incompatibili con le disposizioni vigenti; 2) vengono eseguite opportune prove in caso di dubbi sul mantenimento della compatibilita' in condizioni ambientali critiche entro i limiti massimi previsti dalle specifiche tecniche o dalla norma europea tecnica (NET) a cui fa riferimento la domanda di omologazione del richiedente; 3) ove l'ISPT lo reputi necessario, possono essere eseguite prove tecniche inerenti la compatibilita' elettromagnetica; 4) le prove tecniche vengono eseguite presso l'ISPT, salvo il caso che quest'ultimo non ritenga opportuno effettuarle in fabbrica o in altra sede in Italia o all'estero. Le spese che ne derivano sono a carico del richiedente. i) A richiesta dell'ISPT, il richiedente e' tenuto a mettere a disposizione personale specializzato per fornire assistenza tecnica nel corso delle prove. l) I certificati di conformita' e, su richiesta, i rapporti delle prove prodotti dall'ISPT sono messi a disposizione del richiedente dall'IGT. m) L'IGT rilascia il certificato di omologazione entro 180 giorni dalla richiesta dell'utente; entro lo stesso termine sono comunicati all'interessato i motivi dell'eventuale diniego. 7. Sicurezza a) Con riferimento alla sicurezza, la procedura di omologazione riguarda soltanto gli elementi legati al collegamento dell'apparecchiatura alla rete pubblica di telecomunicazioni. b) Occorre, pertanto, che, per gli altri aspetti della sicurezza degli utenti e del personale di manutenzione, l'apparecchiatura sia munita di marchio di conformita' od accompagnata da certificato di conformita' o da dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia. c) Tuttavia, ove sussistano dei dubbi, possono essere effettuati controlli per determinare la conformita' delle apparecchiature alle norme di sicurezza. I costi che ne derivano sono a carico del richiedente in caso di esito negativo delle prove. 8. Fornitura di campioni a) Se l'ISPT ritiene necessario esaminare piu' di una apparecchiatura, il richiedente deve fornire il numero richiesto di esemplari. b) Le spese connesse all'invio, ai diritti di dogana ed alla restituzione degli esemplari richiesti sono a carico del richiedente. c) L'ISPT non e' responsabile degli eventuali danni prodotti agli esemplari. 9. Inconvenienti riscontrati nel corso dell'esame tecnico a) E' consentito al richiedente di eliminare eventuali inconvenienti riscontrati nel corso dell'esame tecnico che possano precludere l'omologazione. In tal caso, l'ISPT stabilisce, d'intesa con il richiedente, il termine entro cui devono essere ripresentate l'apparecchiatura modificata e la nuova documentazione. b) Se tale termine non e' rispettato, l'omologazione non e' rilasciata.