(Allegato 11 Procedura per l'omologazione delle apparecchiatuire terminali- art. 3)
                               Art. 3 
                    Procedura per l'omologazione 
1. All'omologazione si provvede sulla base della seguente procedura. 
2. Autorita' preposta al rilascio delle omologazioni 
a)  L'autorita'  preposta   al   rilascio   delle   omologazioni   e'
l'ispettorato generale delle  telecomunicazioni  con  sede  in  viale
Europa, 190 - 00144 ROMA. 
b) Su richiesta, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni (IGT)
fornisce informazioni di dettaglio sulle procedure di omologazione  e
sui documenti da presentare a corredo  delle  domande  ed  indica  le
specifiche tecniche di riferimento. 
3. Soggetti abilitati alla presentazione di richieste di omologazione
Le domande  per  la  richiesta  di  omologazione  di  apparecchiature
terminali possono essere sottoposte da persone fisiche  o  giuridiche
che  costruiscano  o  distribuiscano  o   intendano   utilizzare   le
apparecchiature terminali. 
4. Domande di omologazione 
a) Le domande - in carta legale - per la richiesta di omologazione di
apparecchiature terminali devono essere presentate o fatte  pervenire
all'indirizzo indicato nel comma 2, lettera a). 
b)  Le  domande  devono  essere  accompagnate  dalla   documentazione
indicata nel comma 5. 
c) La domanda deve essere riferita ad una singola  apparecchiatura  e
deve contenere le seguenti indicazioni: 
  1) nominativo ed indirizzo del richiedente; 
  2) nominativo e numero telefonico per  eventuali  contatti  con  il
richiedente; 
  3) nominativo ed indirizzo del costruttore,  sia  esso  situato  in
Italia o all'estero; 
  4) tipo, marca e modello dell'apparecchiatura terminale; 
  5) impiego dell'apparecchiatura terminale; 
  6)   impegno   del   richiedente   a   fornire   gratuitamente   la
documentazione nella quantita' richiesta dall'IGT; 
  7) impegno a  sostenere  le  spese  per  l'esecuzione  delle  prove
tecniche necessarie per il rilascio dell'omologazione senza  riguardo
al risultato; 
  8)  impegno  a  fornire   per   il   tempo   necessario   esemplari
dell'apparecchiatura  ai  fini  dell'esame  tecnico  nelle  quantita'
richieste; 
  9) informazioni sulle omologazioni e/o certificati  di  conformita'
eventualmente ottenuti o richiesti in  altri  Paesi  della  Comunita'
Europea. 
5. Documentazione 
a) La  domanda  di  omologazione  deve  essere  accompagnata  da  una
documentazione in triplice copia che contenga i seguenti elementi: 
  1) descrizione delle applicazioni; 
  2) elenco delle prestazioni; 
  3) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparecchiatura; 
  4) schema a  blocchi  che  indichi  gli  eventuali  equipaggiamenti
addizionali che possono essere utilizzati; 
  5) caratteristiche di interfaccia; 
  6) schemi circuitali; 
  7) lista dei componenti; 
  8) parametri elettrici e loro tolleranza: ad  esempio,  segnali  in
uscita,  alimentazione  di  energia,  impedenze,   messa   a   terra,
sensibilita' alle interferenze; 
  9) regole costruttive utilizzate  per  soddisfare  le  esigenze  di
sicurezza  e  l'allocazione  di  tensioni  pericolose   eventualmente
presenti nell'apparecchiatura; 
 10) descrizione generale dell'eventuale software; 
 11) modalita' di introduzione di  programmi  nell'apparecchiatura  e
loro protezione da intrusioni; 
 12) viste fotografiche interne ed esterne o disegni; 
 13)  certificazioni  (o  autocertificazioni)  sul   rispetto   delle
condizioni di sicurezza come indicato nella direttiva 73/23/CEE sulla
bassa tensione del 19 febbraio 1973, recepita con legge n. 791 del 18
ottobre 1977; 
 14)  certificazioni  (o  autocertificazioni),  se  necessario,   sul
rispetto dei limiti, come indicato nella direttiva  89/336/CEE  sulla
compatibilita' elettromagnetica; 
 15) rapporto indicante i risultati  delle  misure  effettuate  ed  i
metodi di misura  utilizzati,  prendendo  a  base  le  specifiche  di
conformita' od, in assenza, specifiche da indicare dal richiedente; 
 16) indicazione sull'assistenza tecnica in Italia a cura della quale
l'apparecchiatura puo' essere riparata in caso di guasto. 
b) La documentazione di cui ai punti 1),  2),  3),  5)  e  16)  della
lettera a) deve essere redatta in lingua italiana, mentre  quella  di
cui agli altri  punti  deve  essere  redatta  in  lingua  italiana  o
eventualmente in lingua inglese. 
c)  Ai  fini  dell'applicazione  del  "reciproco  riconoscimento  dei
risultati delle prove di conformita'  di  apparecchiature  terminali"
cosi' come definito nella direttiva 86/361/CEE, si deve produrre - in
originale o copia autenticata - il certificato  di  conformita'  alla
specificazione comune di conformita' od a parte  di  essa,  corredato
del rapporto  delle  prove  effettuate,  rilasciato  dal  laboratorio
omologato o dall'autorita' abilitata dello Stato estero. 
d) In tale eventualita' l'apparecchiatura terminale non e' sottoposta
nuovamente alle prove di conformita' a  tale  specificazione  o  alla
parte della specificazione concernente le prove eseguite ma  soltanto
alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione. 
e)  Vengono  accettati  i  certificati  di  conformita'   basati   su
specifiche nazionali di un altro Stato membro  o  su  parti  di  tali
specifiche, se le esigenze essenziali della  rete  pubblica  italiana
sono soddisfatte  dalla  apparecchiatura  oggetto  della  domanda  di
omologazione. Per esigenze essenziali si  intendono  quelle  che,  al
momento della domanda, sono valide nel diritto comunitario CEE per le
specificazioni comuni di conformita'. 
6. Verifiche della documentazione ed esame delle apparecchiature 
a) Sono previsti un esame generale ed un esame tecnico. 
b) L'esame generale e' eseguito dall'IGT e comprende essenzialmente: 
   1) esame formale della domanda; 
   2) verifiche in ordine alla completezza della documentazione; 
   3) verifiche della conformita' alla normativa vigente; 
   4) accertamenti, se  ritenuti  necessari,  sulla  validita'  delle
dichiarazioni  contenute   nella   domanda   di   omologazione,   con
particolare riferimento alla esistenza di una  idonea  organizzazione
in Italia per l'effettuazione dell'assistenza tecnica. 
c) Sulla base dell'esito della verifica l'IGT decide se accettare  la
richiesta di omologazione. In  caso  contrario  al  richiedente  sono
comunicate  per  iscritto,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
ricevimento della domanda, le motivazioni che hanno indotto  l'IGT  a
respingere la richiesta. 
d) E'  adottata  ogni  riservatezza  in  ordine  alla  documentazione
presentata. 
e) Di norma l'esame tecnico e' eseguito dall'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni (ISPT) su richiesta dell'IGT. 
f) Gli esami tecnici  possono,  altresi',  essere  effettuati  da  un
laboratorio di prove scelto dall'ISPT,  purche'  vengano  seguite  le
relative specifiche di conformita'. 
g) L'IGT,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
domanda, comunica all'interessato: 
   1) se le prove sono eseguite dall'ISPT o da altro laboratorio; 
   2) la data di inizio delle prove; 
   3) la durata necessaria; 
   4) il luogo in cui sono effettuate le prove; 
   5) il numero delle apparecchiature da sottoporre alle prove; 
   6) se richiesta, l'assistenza tecnica da parte del richiedente. 
h) Per  l'esecuzione  delle  prove  l'ISPT  si  attiene  ai  seguenti
principi: 
   1) viene esaminata, sentito il gestore della  rete  pubblica,  non
soltanto  la  compatibilita'  con  le  reti  e  le  strutture   delle
telecomunicazioni, ma anche  la  funzionalita'  dell'apparecchiatura,
nel   senso   che   essa   adempia   realmente   alle   funzioni   di
telecomunicazioni   dichiarate.    L'esame    accerta    anche    che
l'apparecchiatura  non   svolga   funzioni   incompatibili   con   le
disposizioni vigenti; 
  2)  vengono  eseguite  opportune  prove  in  caso  di   dubbi   sul
mantenimento della compatibilita' in condizioni  ambientali  critiche
entro i limiti massimi previsti dalle  specifiche  tecniche  o  dalla
norma europea tecnica (NET)  a  cui  fa  riferimento  la  domanda  di
omologazione del richiedente; 
  3) ove l'ISPT lo reputi necessario, possono essere  eseguite  prove
tecniche inerenti la compatibilita' elettromagnetica; 
  4) le prove tecniche vengono eseguite presso l'ISPT, salvo il  caso
che quest'ultimo non ritenga opportuno effettuarle in fabbrica  o  in
altra sede in Italia o all'estero. Le spese che ne  derivano  sono  a
carico del richiedente. 
i) A richiesta dell'ISPT,  il  richiedente  e'  tenuto  a  mettere  a
disposizione personale specializzato per fornire  assistenza  tecnica
nel corso delle prove. 
l) I certificati di conformita' e, su  richiesta,  i  rapporti  delle
prove prodotti dall'ISPT sono messi a  disposizione  del  richiedente
dall'IGT. 
m) L'IGT rilascia il certificato di  omologazione  entro  180  giorni
dalla richiesta dell'utente; entro lo stesso termine sono  comunicati
all'interessato i motivi dell'eventuale diniego. 
7. Sicurezza 
a) Con riferimento  alla  sicurezza,  la  procedura  di  omologazione
riguarda   soltanto   gli    elementi    legati    al    collegamento
dell'apparecchiatura alla rete pubblica di telecomunicazioni. 
b) Occorre, pertanto, che, per  gli  altri  aspetti  della  sicurezza
degli utenti e del personale di manutenzione,  l'apparecchiatura  sia
munita di marchio di conformita' od accompagnata  da  certificato  di
conformita'  o  da  dichiarazione  di  conformita'   rilasciata   dal
costruttore nel rispetto di quanto previsto dalla  normativa  vigente
in Italia. 
c) Tuttavia, ove sussistano  dei  dubbi,  possono  essere  effettuati
controlli per determinare la conformita' delle  apparecchiature  alle
norme di sicurezza. I  costi  che  ne  derivano  sono  a  carico  del
richiedente in caso di esito negativo delle prove. 
8. Fornitura di campioni 
a)   Se   l'ISPT   ritiene   necessario   esaminare   piu'   di   una
apparecchiatura, il richiedente deve fornire il numero  richiesto  di
esemplari. 
b) Le  spese  connesse  all'invio,  ai  diritti  di  dogana  ed  alla
restituzione degli esemplari richiesti sono a carico del richiedente. 
c) L'ISPT non e' responsabile degli  eventuali  danni  prodotti  agli
esemplari. 
9. Inconvenienti riscontrati nel corso dell'esame tecnico 
a) E' consentito al richiedente di eliminare eventuali  inconvenienti
riscontrati nel  corso  dell'esame  tecnico  che  possano  precludere
l'omologazione. In tal  caso,  l'ISPT  stabilisce,  d'intesa  con  il
richiedente,  il  termine  entro  cui  devono   essere   ripresentate
l'apparecchiatura modificata e la nuova documentazione. 
b)  Se  tale  termine  non  e'  rispettato,  l'omologazione  non   e'
rilasciata.