Art. 4 Omologazione 1. L'omologazione riguarda una determinata apparecchiatura nel suo insieme e non le singole parti. Essa viene concessa alle apparecchiature prodotte in un unico esemplare, oppure alle apparecchiature che, per struttura e funzionamento, sono perfettamente identiche al tipo esaminato, nel caso della produzione di serie. 2. Ogni apparecchiatura omologata e' menzionata in un registro pubblico delle omologazioni. In alcuni casi, per ragioni di sicurezza, l'apparecchiatura puo' non essere menzionata in tale registro. 3. Il richiedente e' informato sul tipo di registrazione effettuata.