(Allegato 11 Procedura per l'omologazione delle apparecchiatuire terminali- art. 4)
                               Art. 4 
                            Omologazione 
1. L'omologazione riguarda una determinata  apparecchiatura  nel  suo
insieme  e  non  le  singole  parti.   Essa   viene   concessa   alle
apparecchiature  prodotte  in  un  unico   esemplare,   oppure   alle
apparecchiature   che,   per   struttura   e   funzionamento,    sono
perfettamente identiche al tipo esaminato, nel caso della  produzione
di serie. 
2. Ogni  apparecchiatura  omologata  e'  menzionata  in  un  registro
pubblico  delle  omologazioni.  In  alcuni  casi,  per   ragioni   di
sicurezza, l'apparecchiatura  puo'  non  essere  menzionata  in  tale
registro. 
3. Il richiedente e' informato sul tipo di registrazione effettuata.