Art. 8 Modifiche dell'apparecchiatura omologata 1. Ogni modifica all'hardware e/o al software dell'apparecchiatura omologata deve essere notificata all'IGT. A tal fine il richiedente e' tenuto a fornire precise e dettagliate descrizioni della modifica e degli effetti conseguenti. 2. Sulla base della documentazione sottoposta, l'IGT decide se l'apparecchiatura deve essere riesaminata. Nel caso di modifiche che varino l'interfaccia con le reti pubbliche o la compatibilita' con i servizi offerti dai pubblici gestori, e' necessaria una nuova omologazione dell'intera apparecchiatura.