(Allegato 11 Procedura per l'omologazione delle apparecchiatuire terminali- art. 8)
                               Art. 8 
              Modifiche dell'apparecchiatura omologata 
1. Ogni modifica all'hardware e/o  al  software  dell'apparecchiatura
omologata deve essere notificata all'IGT. A tal fine  il  richiedente
e' tenuto a fornire precise e dettagliate descrizioni della  modifica
e degli effetti conseguenti. 
2. Sulla  base  della  documentazione  sottoposta,  l'IGT  decide  se
l'apparecchiatura deve essere riesaminata. Nel caso di modifiche  che
varino l'interfaccia con le reti pubbliche o la compatibilita' con  i
servizi  offerti  dai  pubblici  gestori,  e'  necessaria  una  nuova
omologazione dell'intera apparecchiatura.