Art. 9 Revoca 1. Le omologazioni sono revocate dall'IGT se: a) l'apparecchiatura determina perturbazione alla rete od al servizio a causa della non corrispondenza alle caratteristiche previste; b) l'apparecchiatura causa danni alla rete pubblica o non garantisce la sicurezza di cui all'art. 3, comma 7; c) sono intervenute modifiche significative nella rete pubblica per cui l'apparecchiatura e' divenuta incompatibile con la stessa; d) il titolare dell'omologazione trasgredisce le condizioni dell'omologazione o abusa della stessa. 2. A partire dalla data di revoca nessun altro esemplare dell'apparecchiautura puo' essere collegato alla rete. Se necessario ogni apparecchiatura del tipo considerato deve essere disconnessa dalla rete.