(Allegato 13 Disciplina al rilasco delle imprese di autorizzazioni- art. 1)
                             ALLEGATO 13 
DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE
APPARECCHIATURE TERMINALI. 
                               Art. 1 
1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validita'  di  tre
anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata
nel relativo atto. 
2.  L'autorizzazione  non  e'  cedibile  a  terzi   senza   l'assenso
dell'organo che ha rilasciato l'atto. Cio'  vale  anche  in  caso  di
subentro nella titolarita' dell'impresa. 
 
          Nota all'allegato 13: 
          - La legge n. 15/1968 ha dettato norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme.