ALLEGATO 13 DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI. Art. 1 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validita' di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto. 2. L'autorizzazione non e' cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto. Cio' vale anche in caso di subentro nella titolarita' dell'impresa.
Nota all'allegato 13: - La legge n. 15/1968 ha dettato norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.