(Allegato 13 Disciplina al rilasco delle imprese di autorizzazioni- art. 2)
                               Art. 2 
1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi: 
a) installatori e/o manutentori; 
b) costruttori; 
2. L'autorizzazione per la classe  installatori  e/o  manutentori  e'
suddivisa in tre gradi: 
        a) 1 grado: consente l'installazione, l'ampliamento e 
l'allacciamento  nonche'  la  manutenzione  di  impianti  interni  di
qualsiasi tipo e potenzialita'; 
b) 2 grado: consente le stesse operazioni del 1 grado relativamente 
ad impianti interni con capacita' fino a 400 terminazioni interne per
voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o
fibra ottica; 
c) 3 grado: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad 
impianti interni per sola fonia di capacita' fino a 120 derivati. 
3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente  alle  imprese
costruttrici   di    apparecchiature    terminali    l'installazione,
l'allacciamento e/o la manutenzione di  impianti  interni  costituiti
dalle proprie apparecchiature.