Art. 5 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lett. a), della tariffa annessa al dPR 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento. 2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico, ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati. 3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa e' invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione. 4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate. 5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.