(Allegato 13 Disciplina al rilasco delle imprese di autorizzazioni-art. 5)
                               Art. 5 
1. L'Ispettorato generale delle  telecomunicazioni,  qualora  risulti
comprovato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4,  invita
l'impresa, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
domanda,  a  provvedere  al  pagamento  della  tassa  di  concessione
governativa prevista dal n. 117, lett. a), della tariffa  annessa  al
dPR 26 ottobre 1972, n.  641,  e  successive  modifiche,  e  rilascia
l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  della
relativa attestazione di versamento. 
2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale  notizia  al
gestore   del   servizio   pubblico,    ed    agli    altri    organi
dell'Amministrazione interessati. 
3.  Qualora  la  documentazione  esaminata   risulti   irregolare   o
incompleta,   l'impresa   e'   invitata   a   provvedere    per    la
regolarizzazione o l'integrazione. 
4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro  il
termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per
l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al  rimborso  delle
somme versate. 
5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma  1,  della
legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo,  suddiviso
per classi  e  per  gradi,  tenuto  dall'Ispettorato  generale  delle
telecomunicazioni.