(Allegato 13 Disciplina al rilasco delle imprese di autorizzazioni-art. 6)
                               Art. 6 
1.  L'Ispettorato  generale  delle  telecomunicazioni  dispone,   nel
triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza  preavviso,
presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza  dei
requisiti di idoneita' di cui all'art. 3. 
2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da  inoltrare
all'organo che ha disposto l'accertamento.