Art. 6 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 3. 2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.