Art. 7 1. L'efficacia dell'autorizzazione e' sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi: a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento; b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della liberta' personale superiore a 3 anni nonche' procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione; c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro; d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi; e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico. 2. L'efficacia dell'autorizzazione e' altresi' sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto. 3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lett. c), d) ed e) e del comma 2, nonche' nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2, e' disposta la revoca dell'autorizzazione. 4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.