(Allegato 13 Disciplina al rilasco delle imprese di autorizzazioni-art. 7)
                               Art. 7 
1.  L'efficacia  dell'autorizzazione  e'  sospesa  con  provvedimento
dell'Ispettorato generale delle  telecomunicazioni  quando  a  carico
dell'impresa o  dei  titolari  della  stessa  si  verifichi  uno  dei
seguenti casi: 
a) sia in corso procedura di concordato preventivo,  di  liquidazione
coatta amministrativa o di fallimento; 
b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una
pena restrittiva della liberta' personale superiore a 3 anni  nonche'
procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza  o  misure  di
prevenzione; 
c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle
leggi sociali e ad ogni  altro  obbligo  derivante  dal  rapporto  di
lavoro; 
d) mancanza di  copertura  assicurativa  per  responsabilita'  civile
verso terzi; 
e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima  e  la
qualificazione del personale tecnico. 
2.  L'efficacia  dell'autorizzazione  e'  altresi'  sospesa,   previa
diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni,  quando  i
locali e/o le  attrezzature  e  gli  automezzi  previsti  all'art.  3
manchino o non corrispondano al minimo prescritto. 
3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma  1,  lett.
c), d) ed e) e del comma 2, nonche' nel caso di  inottemperanza  alle
diffide  di  cui  al  medesimo  comma  2,  e'  disposta   la   revoca
dell'autorizzazione. 
4. I provvedimenti di sospensione  e  di  revoca  dell'autorizzazione
sono notificati all'impresa e  comunicati  al  gestore  del  servizio
pubblico.