(Allegato 13 Disciplina al rilasco delle imprese di autorizzazioni-art. 8)
                               Art. 8 
1.  Almeno  novanta  giorni  prima  della   scadenza   di   validita'
dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire  la  propria
attivita'   debbono   presentare   all'Ispettorato   generale   delle
telecomunicazioni  una  richiesta  nella  quale,  tra   l'altro,   si
dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio  1968,  n.
15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed  il  grado
di appartenenza. 
2. Le imprese di installazione e/o manutenzione gia' autorizzate, che
intendano essere abilitate al  grado  superiore,  debbono  presentare
apposita istanza ai sensi dell'art. 4. 
3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una  nuova
autorizzazione  con  validita'  triennale  entro  la  scadenza  della
precedente autorizzazione ovvero comunica i  motivi  della  reiezione
della richiesta.