Art. 8 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validita' dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attivita' debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza. 2. Le imprese di installazione e/o manutenzione gia' autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 4. 3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validita' triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.