Art. 3.
 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di
                                parte
   1.  Per  i  procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
   2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi
stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e  portati  a  idonea
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti da legge o da regolamento  per  l'adozione
del provvedimento.
   3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata
all'interessato  una  ricevuta,   contenente,   ove   possibile,   le
indicazioni  di  cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della  comunicazione
dell'avvio  del  procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n.
241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande  o  istanze
inviate  a  mezzo  del  servizio  postale,  mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
   4. Ove la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta,  il  responsabile  del  procedimento ne da' comunicazione
all'istante   entro   sessanta    giorni,    indicando    le    cause
dell'irregolarita'  o  dell'incompletezza.  In questi casi il termine
iniziale  decorre  dal  ricevimento  della  domanda  regolarizzata  o
completata.
   5.  Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli
articoli 2 e 10 della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  nonche'  il
disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 3:
             -  La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione  di
          firma".  Gli articoli 2 e 10, di cui si riproduce il testo,
          disciplinano  rispettivamente  le dichiarazione sostitutive
          di certificazione e gli accertamenti di ufficio:
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici lo stato di
          celibe,   coniugato   o   vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso  del
          coniuge,  dell'ascendente  o discendente, la posizione agli
          effetti degli obblighi militari e l'iscrizione  in  albi  o
          elenchi   tenuti   dalla   pubblica   amministrazione  sono
          comprovati  con  dichiarazioni,  anche   contestuali   alla
          istanza,   sottoscritte   dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni.
             La  sottoscrizione  delle  dichiarazioni   deve   essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
             "Art.  10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta,
          l'assenza di  precedenti  penali  e  l'assenza  di  carichi
          pendenti,  ove  richieste, sono accertate d'ufficio, presso
          gli uffici pubblici  competenti,  dall'amministrazione  che
          deve emettere il provvedimento.
             Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o
          certificati  concernenti  fatti, stati e qualita' personali
          che risultino attestati in documenti gia' in loro  possesso
          o che esse stesse siano tenute a certificare".