Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
   1.  Salvo  che  non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile  del  procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista  da  legge  o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio.
   2.  I  soggetti  di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale, contenente,  ove  gia'
non  rese  note  ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il  numero
degli  aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o
per taluni di essi, impossibile o  particolarmente  gravosa,  nonche'
nei  casi  in  cui  vi  siano  particolari  esigenze di celerita', il
responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma  3,
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da
attuarsi con  l'affissione  e  la  pubblicazione  di  apposito  atto,
indicante  le  ragioni  che  giustificano  la deroga, rispettivamente
nell'albo  dell'amministrazione  e  nel  Bollettino   ufficiale   del
Ministero.
   3.  L'omissione,  il ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo  dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto  all'unita'  organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato  nel  procedimento,  nel  termine  di  dieci
giorni.
   4.  Resta  fermo  quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.