Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
   1.  I  termini  per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla  data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso   di
provvedimenti  recettizi,  alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
   2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di  fuori  delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241,    siano    di    competenza    di    amministrazioni    diverse
dall'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, il termine fi-
nale del procedimento deve  intendersi  comprensivo  dei  periodi  di
tempo  necessari  per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le
amministrazioni  interessate  verificano  d'intesa,  entro   sessanta
giorni   dall'entrata   in   vigore   del  presente  regolamento,  la
congruita', per eccesso o  per  difetto,  dei  tempi  previsti  nelle
tabelle  allegate,  nell'ambito del termine finale, per il compimento
delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del
termine  finale,  il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste
provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno
che lo stesso non sia fissato dalla legge.
   3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la  loro  scadenza  non  esonera  l'amministrazione  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
   4. Nei casi in cui il controllo  sugli  atti  dell'amministrazione
procedente  abbia  carattere preventivo, il periodo di tempo relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia  del  provvedimento  non  e'
computato  ai  fini  del  termine di conclusione del procedimento. In
calce al provvedimento  soggetto  a  controllo  il  responsabile  del
procedimento  indica  l'organo  competente  al controllo medesimo e i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
   5. Ove non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
   6. Quando la legge preveda  che  la  domanda  dell'interessato  si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla  legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando  la
legge  stabilisca  nuovi  casi  di  silenzio-assenso  o  di silenzio-
rifiuto, i termini contenuti  nelle  tabelle  allegate  si  intendono
modificati in conformita'.