Art. 9.
                        Unita' organizzativa
   1.    Salvo   diversa   determinazione,   l'unita'   organizzativa
responsabile  della  istruttoria  e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' la
divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle  allegate  al
presente regolamento.