Art. 2. 1. L'art. 19 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui all'art. 17, possono concorrere a domanda i giovani in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella A, ottenuto quando sia un diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a quarantuno sessantesimi, che si trovino in una delle seguenti condizioni: - arruolati di leva nel C.E.M.M.; - militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non abbiano gia' ultimato tale servizio ovvero non siano rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso; - arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica previo "nulla osta" rilasciato dai competenti Distretti militari; - giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva purche' compiano il diciassettesimo anno di eta' entro il 1 agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC".
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con D.M. n. 62/1988 si veda in nota all'art. 1. - La tabella A annessa al citato regolamento elenca i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.