Art. 2. 
  1. L'art. 19 del regolamento approvato con decreto ministeriale  11
febbraio 1988, n. 62, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 19. - 1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui  all'art.  17,
possono concorrere a domanda i giovani in possesso di uno dei  titoli
di studio di cui alla tabella A, ottenuto quando sia  un  diploma  di
scuola media superiore  con  votazione  non  inferiore  a  quarantuno
sessantesimi, che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
   - arruolati di leva nel C.E.M.M.; 
   - militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non  abbiano  gia'
ultimato tale servizio ovvero non siano  rinviati  dalle  armi  prima
dell'inizio del corso; 
   - arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica previo "nulla
osta" rilasciato dai competenti Distretti militari; 
   - giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva 
purche' compiano il diciassettesimo anno di eta' entro il 1 agosto 
dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC". 
 
          Note all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 17  del  regolamento  approvato
          con D.M. n.  62/1988 si veda in nota all'art. 1.
             -  La  tabella  A annessa al citato regolamento elenca i
          titoli di studio necessari per l'accesso  ai  corsi  per  i
          Corpi  di  stato  maggiore,  del  genio  navale, delle armi
          navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie  di
          porto.