Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, e' sostituito dal seguente: " 2. Le condizioni di idoneita' fisica sono elencate nella tabella B annessa alla parte III del presente decreto. Negli accertamenti sanitari si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008".
Note all'art. 3: - L'art. 22 del regolamento approvato con D.M. n. 62/1988, come modificato dal presente articolo, e' cosi' formulato: "Art. 22. - 1. Per i concorrenti e' richiesta una spiccata attitudine fisica, che non coincide con l'idoneita' al servizio militare incondizionato come militare di truppa. Le qualita' fisiche sono accertate da apposita commissione medica nominata dal Ministero, presieduta da un ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore e composta da medici specialisti. 2. Le condizioni di idoneita' fisica sono elencate nella tabella B annessa alla parte III del presente decreto. Negli accertamenti sanitari si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008. 3. Gli accertamenti sanitari per l'idoneita' al volo sono effettuati da competenti organi dell'Aeronautica militare con l'osservanza della normativa in vigore". - La tabella B annessa al citato regolamento indica le condizioni richieste per l'idoneita' fisica all'ammissione ai corsi AUC della Marina militare.