IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalita' organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Testimonianza indiretta. Falso testimone 1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale e' inserito il seguente periodo: "Tuttavia, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.". 2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura penale e' soppresso.