Art. 10. 
             Computo della custodia cautelare all'estero 
  1. L'articolo 722 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 722 (Custodia  cautelare  all'estero)  .  -  1.  La  custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una  domanda  di  estradizione
presentata dallo Stato e' computata  ai  soli  effetti  della  durata
complessiva  stabilita  dall'articolo  303  comma  4,  fermo   quanto
previsto dall'articolo 304 comma 4.".