Art. 11. Reati contro l'amministrazione della giustizia 1. Dopo l'articolo 371 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.". 2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni". 3. Dopo l'articolo 374 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.". 4. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.". 5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.". 6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di un terzo.". 7. L'articolo 384 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.".