Art. 11. 
           Reati contro l'amministrazione della giustizia 
  1. Dopo l'articolo 371 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 371-bis (False informazioni  al  pubblico  ministero  e  alla
polizia giudiziaria).  -  Chiunque,  nel  corso  di  un  procedimento
penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia  giudiziaria
di fornire informazioni ai fini delle indagini,  rende  dichiarazioni
false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai  fatti
sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione da uno a  cinque
anni.". 
  2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole "da  sei  mesi  a
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni". 
  3. Dopo l'articolo 374 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati
all'autorita' giudiziaria). - Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni
chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  in  certificati  o   atti
destinati a essere  prodotti  all'autorita'  giudiziaria  condizioni,
qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti  di  lavoro  in
essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato  o  alla
persona sottoposta a procedimento di prevenzione. 
  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se  il  fatto
e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico
servizio o da un esercente la professione sanitaria.". 
  4. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 375 (Circostanze  aggravanti).  -  Nei  casi  previsti  dagli
articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da  tre
a otto anni se dal fatto deriva  una  condanna  alla  reclusione  non
superiore a cinque anni; e' della  reclusione  da  quattro  a  dodici
anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e'
della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo.". 
  5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale e' sostituito
dal seguente: 
  "Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il  colpevole
non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo
ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il
vero non oltre la chiusura del dibattimento.". 
  6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e' sostituito
dal seguente: 
  "Chiunque offre o promette denaro o  altra  utilita'  alla  persona
chiamata a rendere dichiarazioni  davanti  all'autorita'  giudiziaria
ovvero  a  svolgere  attivita'  di  perito,  consulente   tecnico   o
interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli  articoli
371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di  un
terzo.". 
  7. L'articolo 384 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 384 (Casi di non punibilita').  -  Nei  casi  previsti  dagli
articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374  e
378, non e' punibile chi ha  commesso  il  fatto  per  esservi  stato
costretto dalla necessita' di  salvare  se  medesimo  o  un  prossimo
congiunto da un  grave  e  inevitabile  nocumento  nella  liberta'  o
nell'onore. 
  Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilita'
e' esclusa se il fatto e' commesso  da  chi  per  legge  non  avrebbe
dovuto  essere  richiesto  di  fornire  informazioni  ai  fini  delle
indagini o assunto come  testimonio,  perito,  consulente  tecnico  o
interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della  facolta'  di
astenersi   dal   rendere   informazioni,   testimonianza,   perizia,
consulenza o interpretazione.".