Art. 12. 
                   Disposizioni in materia di armi 
  1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla  osta  all'acquisto  di
cui all'articolo 55, terzo comma, del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e'  consentito
l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sono  determinate  le
modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1. 
  3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile  1975,  n.
110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono  sostituite
dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti". 
  4. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' aggiunto il seguente periodo: 
  "I commercianti di armi devono, altresi',  comunicare  giornalmente
all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita'  delle  persone  e
delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie  e
la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati". 
  5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere  conservato  per
un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'". 
  6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' aggiunto il  seguente  periodo:  "I  rivenditori  di  materie
esplodenti devono altresi' comunicare giornalmente  all'autorita'  di
pubblica sicurezza le generalita' delle persone  e  delle  ditte  che
hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le  quantita'
delle  munizioni  vendute  e  gli  estremi  dei  titoli   abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati". 
  7. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge  11  febbraio  1992,  n.
157, e' abrogato. 
  8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18
aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:  "La  detenzione  di
armi  comuni  da  sparo  per  fini   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel
numero di tre per le armi comuni da sparo, di otto  per  le  armi  da
caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge  11  febbraio
1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo.". 
  9. Coloro che detengono legittimamente armi  da  caccia  in  numero
superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, sesto comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del
comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, sono  tenuti  a
cedere le armi in eccesso  a  soggetti  legittimati  ad  acquistarle,
ovvero  a  consegnarle  all'ufficio  di  pubblica  sicurezza  o  alla
stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di  90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, salvi i  casi  in  cui  venga  rilasciata  apposita
licenza di collezione. 
  10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 e' punito  con
le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10  della  legge
18 aprile 1975, n. 110. 
  11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a  decorrere  dal
quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.