Art. 12. Disposizioni in materia di armi 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1. 3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono sostituite dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti". 4. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto il seguente periodo: "I commercianti di armi devono, altresi', comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati". 5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'". 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le quantita' delle munizioni vendute e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati". 7. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' abrogato. 8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di otto per le armi da caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo.". 9. Coloro che detengono legittimamente armi da caccia in numero superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a cedere le armi in eccesso a soggetti legittimati ad acquistarle, ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione. 10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 e' punito con le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.